manifestazioni e locali di pubblico spettacolo

MANIFESTAZIONI E LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO TEMPORANEI

Per organizzare pubbliche manifestazioni (es. sagre, fiere, manifestazioni commerciali, religiose, sportive …), occorre seguire rigorosamente procedure ben precise, rispettando le relative tempistiche; recentemente tali procedure, hanno subito importanti modifiche relative agli aspetti riguardanti la sicurezza della manifestazioni stesse.

Allo scopo di ottenere tutte le informazioni necessarie per organizzare correttamente e con le necessarie tempistiche qualsiasi tipo di manifestazione, sono state predisposte delle linee di indirizzo visionabili al seguente link:

LINEE GUIDA MANIFESTAZIONI E LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO TEMPORANEI

Di seguito, è possibile scaricare e compilare il fascicolo relativo alla manifestazione e relativi allegati (che per essere compilati devono prima essere salvati su PC)

Risulta attualmente in vigore (fino al 31/12/2023) la semplificazione per gli spettacoli dal vivo ai sensi dell’art. 7, comma 7 della Legge n° 14/2023, a norma della quale per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza, il musical e le proiezioni cinematografiche, destinati ad un massimo di 1000 persone, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 08,00 e le ore 01,00, è sufficiente una SCIA, corredata dalla relazione tecnica di un professionista iscritto nell’albo dei geometri, ingegneri, architetti o periti industriali e da un’asseverazione finale che attesti il rispetto dei requisiti di safety e security.

La suddetta norma non è applicabile nel caso in cui siano presenti vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo.