“In questi mesi anche a Quattro Castella siamo riusciti a mantenere la diffusione del contagio a livelli accettabili. Grazie a tanti sacrifici e a tanto lavoro è stato possibile riaprire le scuole, riprendere il lavoro, curare gli ammalati, ripristinare i servizi sanitari sospesi. Non è stato ancora possibile riprendere alcuni servizi ma è fondamentale non arretrare.
Per questo è essenziale:
– mantenere le precauzioni fondamentali (distanza interpersonale, mascherina, igienizzazione frequente)
– richiedere lai vaccinazione anti influenzale. Sono molto più numerose le persone a cui è suggerita.
– applicare in modo rigoroso le nuove regole.”
Alberto Olmi
Sindaco
Comune di Quattro Castella
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Il 3 Dicembre il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro della Salute hanno firmato il nuovo D.P.C.M. che prevede ulteriori misure urgenti, allo scopo di contenere e gestire l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Le norme in esso contenute entrano in vigore il 4 Dicembre e saranno efficaci fino al 15 Gennaio 2021.
Sono previste misure maggiormente restrittive per le Regioni caratterizzate da uno scenario di “elevata gravità” (considerate zona arancione) o di “massima gravità” (considerate zona rossa).
Attualmente la Regione Emilia Romagna rientra nella cosiddetta “zona arancione” almeno fino al 06 Dicembre, sono pertanto in vigore misure più restrittive relative agli spostamenti e agli esercizi di somministrazione.
Ecco le principali novità introdotte:
MASCHERINE
– obbligo di portare sempre con sé la mascherina.
– obbligo di indossare la mascherina in tutti i luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto (ad eccezione dei casi in cui sia garantita in modo continuativo una condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi).
– è fortemente raccomandato l’utilizzo della mascherina all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.
NON E’ OBBLIGATORIO UTILIZZARE LA MASCHERINA:
- Per bambini di età inferiore ai 6 anni
- Per soggetti affetti da patologie /disabilità che ne rendono incompatibile l’utilizzo
- Soggetti che svolgono attività sportiva
SPOSTAMENTI
– è vietato lo spostamento in entrata e in uscita dal comune di residenza, domicilio o abitazione salvo che per:
- Comprovate esigenze lavorative
- Situazioni di necessità
- Motivi di salute
- Fruire di servizi non sospesi che non siano disponibili nel proprio comune
– Dalle ore 22,00 alle ore 5,00 del giorno successivo, nonché dalle 22,00 del 31/12/2020 alle ore 7,00 del 01 Gennaio 2021, sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da:
- Comprovate esigenze lavorative
- Situazioni di necessità
- Motivi di salute
Inoltre:
– dal 21 Dicembre 2020 al 06 Gennaio 2021 è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome;
– nelle giornate del 25 e 26 Dicembre e del 1 Gennaio 2021 è vietato ogni spostamento tra comuni (salvo comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute)
PARCHI PUBBLICI, GIARDINI, AREE GIOCO
L’accesso è consentito nel rispetto rigoroso del divieto di assembramento e della distanza interpersonale di almeno un metro e con l’utilizzo della mascherina.
SCUOLE
Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione della didattica, in modo che il 100% delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale.
L’attività didattica e integrativa per la scuola dell’infanzia, il primo ciclo di istruzione e i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, con l’uso obbligatorio delle mascherine.
CENTRI SOCIALI, CULTURALI, RICREATIVI
Sono sospese le attività di centri sociali, culturali, ricreativi.
ATTIVITA’ COMMERCIALI
Si svolgono a condizione che
- sia assicurato il distanziamento di almeno un metro
- gli accessi avvengano in maniera dilazionata
- sia impedito di sostare all’interno dei locali per più del tempo strettamente necessario all’acquisto
- sia esposto all’ingresso un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all’interno del locale
- nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno di centri commerciali (ad eccezione di farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole, prodotti agricoli e florovivaistici), nonchè le grandi strutture di vendita non insediate nei centri commerciali;
- fino al 06 Gennaio 2021 l’apertura degli esercizi commerciali è consentita fino alle ore 21,00.
ATTIVITA’ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE (ristoranti, bar, pub, gelaterie, pasticcerie, piadinerie..)
-sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie)
– è sempre consentita la consegna a domicilio (nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per il confezionamento che per il trasporto)
– l’asporto è consentito fino alle ore 22,00, con divieto di consumazione sul posto o nelle immediate vicinanze.
– restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione siti in ospedali, aeroporti, aree di servizio situate lungo le autostrade, nonché l’attività delle mense e catering continuativo su base contrattuale
– occorre che sia esposto all’ingresso dell’esercizio un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all’interno del locale
MANIFESTAZIONI PUBBLICHE
Sono consentite solo in forma statica a condizione che sia rispettato il distanziamento sociale prescritto.
SPETTACOLI APERTI AL PUBBLICO /EVENTI /RIUNIONI
– sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale concerto, sale cinematografiche e in altri spazi (anche all’aperto)
– sono sospese le attività che hanno luogo in sale da ballo, discoteche e similari (al chiuso e all’aperto)
-sono sospese le attività convegnistiche o congressuali ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza
– tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli vigenti e in assenza di pubblico
– le riunioni nell’ambito delle pubbliche amministrazioni si svolgono in modalità a distanza (salvo motivate ragioni)
– è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza
FESTE
– sono vietate le sagre e le fiere locali
– sono vietate le feste al chiuso o all’aperto
– le feste conseguenti a cerimonie civili o religiose sono vietate
– relativamente alle abitazioni private è fortemente raccomandato non ricevere persone non conviventi
ATTIVITA’ SPORTIVA, MOTORIA
– è consentita l’ attività sportiva di base e motoria svolta all’aperto (anche presso aree attrezzate e parchi pubblici), nel rispetto della distanza di sicurezza di almeno 2 metri per l’attività sportiva, e di un metro per ogni altra attività
– è consentita anche l’attività sportiva di base e motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi (in conformità delle linee guida vigenti) nel rispetto delle norme di distanziamento e senza alcun assembramento, con la prescrizione che è interdetto l’uso degli spogliatoi interni.
– sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra
– restano consentiti solo gli eventi e le competizioni relative a sport individuali e di squadra riconosciuti d’interesse nazionale dal Coni, dal Comitato Italiano Paralimpico e dalle rispettive federazioni sportive nazionali o organizzati da organismi sportivi internazionali, senza la presenza di pubblico
– sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali
– è sospeso lo svolgimento di sport di contatto e l’attività sportiva dilettantistica e formativa di avviamento agli sport di contatto
SALE DA GIOCO, SALE SCOMMESSE
Sono sospese le attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo, casinò.
MUSEI, MOSTRE E ALTRI LUOGHI DI CULTURA (BIBLIOTECHE)
Sono sospesi i servizi di apertura al pubblico .
PROCEDURE CONCORSUALI E PRESELETTIVE
È sospeso lo svolgimento di prove preselettive e procedure concorsuali pubbliche e private e quelle di abilitazione all’esercizio di professioni, ad esclusione dei casi in cui la valutazione venga fatta in modalità telematica.
TRASPORTI PUBBLICI
A bordo dei mezzi pubblici di trasporto locale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50%