Canone patrimoniale di occupazione suolo pubblico o esposizione pubblicitaria
Il Nuovo Canone Unico Patrimoniale
COS’E’ IL CANONE UNICO PATRIMONIALE
Il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è un canone dovuto al comune che ha rilasciato la concessione o l’autorizzazione per l’occupazione del suolo pubblico o per l’esposizione di pubblicità o per il servizio delle pubbliche affissioni.
Il nuovo Canone Unico Patrimoniale in vigore dal 1 Gennaio 2021, sostituisce la TOSAP (Tassa Occupazione Suolo Pubblico) e l’ICP (Imposta Comunale sulla Pubblicità), i diritti sulle pubbliche affissioni e i canoni concessori rilasciati ai sensi del Codice della Strada.
Questa variazione è stata introdotta dalla Legge 27 Dicembre 2019 n. 160, art. 1, commi dal n. 816 al n. 847. E’ una novità che rivoluziona l’intera disciplina unificando i tre tributi TOSAP, Imposta Pubblicità e Pubbliche Affissioni. Inoltre, all’interno della stessa norma è stata anche prevista l’istituzione del canone patrimoniale di concessione per l’occupazione nei mercati. Il canone unico patrimoniale, inoltre, sostituisce, anche il canone di cui all’art. 27, commi 7 – 8 del codice della strada previsto dal D. Lgs. 285/92 limitatamente alle strade comunali e delle province.
Il nuovo Canone approvato con la Legge n. 160/2019 non ha una natura tributaria come, invece, era per la TOSAP, Imposta Pubblicità e Pubbliche Affissioni (ICP), bensì patrimoniale.
PERCHE’ SI PAGA
Il presupposto del Canone è l’occupazione di aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti o la diffusione di messaggi pubblicitari, anche mediante affissioni. Il Canone applicato per la diffusione di messaggi pubblicitari esclude quello per l’occupazione del suolo, limitatamente alla superficie imponibile del messaggio pubblicitario.
Le occupazioni di suolo pubblico o privato ad uso pubblico, per scopi commerciali (distese estive, dehors, lavori edili, esposizioni merci fuori negozio, ecc) o private (traslochi, potature, ecc.) nonché gli impianti pubblicitari, sono soggette al canone unico patrimoniale, se interessano:
- aree demaniali o appartenenti al patrimonio indisponibile degli enti.
- beni di proprietà privata ad uso pubblico.
Per essere assoggettati al pagamento del canone, è sufficiente che gli impianti pubblicitari siano visibili da luogo aperto al pubblico o pubblico del territorio comunale. Allo stesso tempo, sono soggetti a pagamento anche i messaggi pubblicitari effettuati mediante l’uso di veicoli (indipendentemente dal fatto se siano utilizzati per usi pubblici o privati) e sia se i messaggi siano diffusi mediante scritte o messaggi acustici (cioè pubblicità sonora).
In relazione alla pubblicità fatta all’esterno dei veicoli adibiti ad uso privati o pubblico, è dovuto il canone sia al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio che all’ente in cui il proprietario del mezzo ha la sede o residenza. E’ obbligata, in solido, al pagamento, la persona che utilizzo il veicolo per diffondere il messaggio pubblicitario. Anche per la pubblicità su veicoli, il canone non è dovuto per messaggi le cui superfici sono inferiori a 300 centimetri quadrati.
Nel caso di abusivismo, i soggetti interessati dalla pubblicità, nei casi di accertamento, verranno anche sottoposti a sanzione (oltre alla intimazione al pagamento del canone di base dovuto) secondo i criteri previsti dal regolamento comunale.
RILASCIO AUTORIZZAZIONI O CONCESSIONI – vai alla pagina dedicata
L’occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche o di aree private gravate da servitù di uso pubblico nonché l’esposizione di impianti pubblicitari sono consentite solo previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione o autorizzazione. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree deve presentare apposita istanza all’ufficio protocollo.
OCCUPAZIONI OCCASIONALI
Le occupazioni occasionali di seguito elencate sono soggette a una procedura semplificata di rilascio dell’autorizzazione, che si intende accordata a seguito di apposita comunicazione scritta, consegnata o altrimenti fatta pervenire almeno tre giorni prima dell’occupazione all’Ufficio comunale competente che potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni. Qualora l’occupazione coinvolga aree di circolazione stradale, la comunicazione si intende assolta con la richiesta di emissione dell’ordinanza di modifica della viabilità (da richiedere almeno 10 giorni prima dell’inizio dell’occupazione).
a) le occupazioni di non più di 10 mq effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;
b) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;
c) l’esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 4 ore;
d) le occupazioni di durata inferiore a un’ora (60 minuti);
e) le occupazioni per la potatura di alberi e siepi eseguite nell’arco di una giornata;
f) le occupazioni per traslochi e interventi edilizi d’urgenza eseguiti nell’arco delle 24 ore.
CHI PAGA IL CANONE
Il Canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione.
In particolari situazioni per cui il regolamento prevede la sola dichiarazione, il Canone è dovuto dal dichiarante. In assenza del titolo, o della dichiarazione, nei casi previsti, lo stesso è dovuto dal soggetto che occupa o diffonde messaggi pubblicitari abusivamente. E’ obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
PUBBLICITA’ E AFFISSIONI
Per il pagamento delle esposizioni pubblicitarie e per il servizio delle pubbliche affissioni è possibile fare riferimento alla ditta I.C.A. Srl, concessionaria del servizio, ai seguenti recapiti:
Viale Italia n. 136
Cap. 19124 La Spezia (SP)
Tel. 0187-57521
Fax. 0187-5752929
Email: ced@icatributi.it
PEC: ced@pec.icatributi.com
Ufficio Pubbliche Affissioni I.C.A. TRAVERSETOLO
Via San Martino 76
Cap. 43029 Traversetolo (PR)
Tel. 0521-844450
E-mail: ica.traversetolo@icatributi.it
Orari: dal LUNEDI’ al VENERDI’ dalle 9.30 alle 12.30
COME SI CALCOLA IL CANONE
Per il calcolo del Canone è necessario rifarsi al Regolamento istitutivo approvato dal Comune di Quattro Castella e dalla deliberazione di G.C. n. 39 del 20/05/2021 di approvazione delle relative Tariffe.
Il Canone Unico Patrimoniale viene calcolato in base alla superficie occupata, alla durata, alla tipologia (se, per esempio si tratta di insegna, pubblicità su veicoli, pubblicità sonora, ecc.), alla superficie del mezzo pubblicitario o anche in base alla zona del territorio comunale o provinciale.
COME SI PAGA IL CANONE
Il versamento del canone è effettuato prima dell’occupazione attraverso la piattaforma pagoPA di cui all’art. 5 del Codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sulla base di apposito bollettino emesso in sede di rilascio dell’autorizzazione.
Per le concessioni permanenti di occupazione suolo o di esposizione pubblicità, il canone va corrisposto entro il 31 gennaio.
QUANDO NON SI PAGA
Non sono assoggettate al canone le seguenti occupazioni o esposizioni pubblicitarie:
1) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l’esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
2) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
3) le occupazioni occasionali di durata non superiore a un’ora (60 minuti);
4) le occupazioni occasionali per la potatura di alberi e siepi eseguite nell’arco di una giornata;
5) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all’atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
6) le occupazioni di aree cimiteriali;
7) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l’attività agricola;
8) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
9) i messaggi pubblicitari esposti all’interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all’attività esercitata dall’impresa di trasporto;
10) le insegne, le targhe e simili apposte per l’individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
11) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
12) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
- a) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
- b) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
- c) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
13) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell’indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell’impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
14) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
15) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (associazioni sportive dilettantistiche), rivolti all’interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
16) i mezzi pubblicitari inerenti all’attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l’attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d’ingresso dei locali medesimi purché attinenti all’attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
17) i passi carrabili in genere, nonché le rampe, e simili e le riserve di posteggio su aree pubbliche destinati a soggetti portatori di handicap.
18) gli stalli di sosta presso i punti di ricarica destinati agli autoveicoli elettrici.
19) le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per carico e scarico merci per il tempo strettamente necessario per tale operazione e comunque per un tempo non superiore a 60 minuti;
20) le occupazioni con addobbi natalizi, zerbini, passatoie;
21) le rastrelliere e le attrezzature per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote;
22) le attrezzature necessarie per l’effettuazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l’organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti qualora il servizio venga svolto da azienda su concessione del Comune;
23) i balconi, le verande, i bowwindow, le mensole e in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente da filo muro, previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione precaria, nonché le scale e i gradini;
24) le occupazioni realizzate all’esterno dei negozi con fiori, piante e altri elementi ornamentali (concordati e valutati dall’ufficio tecnico), purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e possano essere facilmente rimossi; sono inoltre esentate le occupazioni realizzate con elementi necessari alla sicurezza dei luoghi quali specchi parabolici, lanterne, lampade, lampioni, telecamere per sistemi di sicurezza, faretti, allarmi e simili;
25) Occupazioni con cassette di raccolta postale e cabine telefoniche;
26) Occupazioni per commercio itinerante;
27) veicoli destinati al trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste o nei posteggi assegnati.