Accesso civico “semplice”concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria
L’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013 sancisce il diritto di accesso civico semplice: qualora la pubblica amministrazione abbia l’obbligo di pubblicare documenti, informazioni o dati e non provveda, chiunque ha il diritto di richiedere tali documenti o informazioni o dati. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, deve identificare con chiarezza i dati, le informazioni o i documenti di cui è stata omessa la pubblicazione ed è gratuita.
L’amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito dei documenti, delle informazioni o dei dati richiesti e contestualmente comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione degli stessi, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.La richiesta di accesso civico deve essere presentata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo.
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
Dott.ssa Anna Messina
a.messina@collinematildiche.it
0522/249211
Titolare del potere sostitutivo
Dott. Andrea Iori – Vice Segretario Generale
a.iori@comune.quattro-castella.re.it
0522/249211
Accesso civico “generalizzato” concernente dati e documenti ulteriori
L’istanza di accesso civico generalizzato non deve essere motivata. Il rilascio di dati e documenti è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto dall’Unione per la relativa riproduzione su supporti materiali.
L’istanza di accesso civico deve indicare con chiarezza i dati, le informazioni o i documenti richiesti e può essere presentata alternativamente ad uno dei seguenti soggetti:
a) all’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b) all’indirizzo PEC: quattrocastella@cert.provincia.re.itIl Comune verifica se esistano soggetti controinteressati, ovvero persone fisiche e giuridiche che possono ricevere un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:
a) protezione dei dati personali;
b) libertà e segretezza della corrispondenza;
c) interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica (compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali).
Se esistono soggetti controinteressati, il Comune è tenuto ad informarli ed essi possono presentare una motivata opposizione entro dieci giorni.
Il procedimento di accesso civico generalizzato deve concludersi con un provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. Il termine di trenta giorni resta sospeso fino all’eventuale opposizione del controinteressato e comunque per il periodo massimo di dieci giorni assegnato a quest’ultimo.
In caso di accoglimento della richiesta di accesso, il Comune trasmette tempestivamente al richiedente i dati, le informazioni o i documenti richiesti; se c’è stata opposizione da parte di un soggetto controinteressato, il Comune trasmette i dati al richiedente solo dopo quindici giorni dalla comunicazione al controinteressato dell’accoglimento dell’accesso, salvi i casi di comprovata indifferibilità. In tal caso il controinteressato può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza oppure ricorrere al Difensore civico provinciale.
In caso di diniego totale o parziale della richiesta di accesso o di mancata risposta entro il termine previsto, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che risponde entro venti giorni o ricorso al Difensore civico provinciale che si pronuncia entro trenta giorni. Se l’accesso è stato negato o differito a tutela di interessi privati relativi alla protezione di dati personali, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e il Difensore civico provinciale provvedono sentito il Garante per la privacy, che si pronuncia entro dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l’adozione del provvedimento da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e del Difensore civico provinciale è sospeso fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.
Contro la decisione dell’Unione o contro la richiesta di riesame o il ricorso, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale