LEGGE REGIONALE 5/2013 CONTRASTO PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLE PATOLOGIE DA GIOCO D’AZZARDO
COSA PREVEDE LA NORMATIVA REGIONALE:
niente più sale da gioco vicine a LUOGHI SENSIBILI. Diventa operativo il divieto di apertura e di esercizio delle sale gioco e delle sale scommesse, ma anche la nuova installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito entro una distanza di 500 metri da scuole, luoghi di aggregazione giovanili e di culto. La Giunta della Regione Emilia-Romagna ha infatti approvato, con una specifica delibera, le modalità applicative previste dalla legge regionale sul gioco d’azzardo patologico del 2013, riprese e ulteriormente rafforzate dal Testo unico per la promozione della legalità che ha visto la luce alla fine del 2016. Nel testo della delibera vengono definite le sale gioco e le sale scommesse come i punti di raccolta delle scommesse e i punti di vendita con attività di gioco esclusiva o assimilabile, mentre gli apparecchi per il gioco d’azzardo lecito sono quelli previsti dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, per la cui installazione è necessario il possesso di una specifica licenza. Il divieto previsto si applica sia alla nuova apertura che alle sale giochi e sale scommesse già in esercizio, oltre che alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito presso esercizi commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande, nelle aree aperte al pubblico, nei circoli privati ed associazioni. Per nuova installazione, come specifica il documento, si intende il collegamento degli apparecchi alle reti telematiche dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. I luoghi sensibili sono gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, i luoghi di culto, gli impianti sportivi, le strutture residenziali o semiresidenziali in ambito sanitario o sociosanitario, le strutture ricettive per categorie protette, i luoghi di aggregazione giovanile e gli oratori. Libertà viene lasciata ai Comuni per individuare altri luoghi sensibili ai quali applicare le disposizioni, ma viene indicato come criterio l’impatto sul contesto e sulla sicurezza urbana, oltre ai problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica. Ogni Comune dovrà svolgere questa valutazione tenendo conto delle caratteristiche sociali ed economiche della popolazione del proprio territorio, e può pertanto portare a classificare come sensibili dei luoghi che in altre realtà non lo sono.
Modalità di calcolo dei 500 metri La legge regionale prevede che la distanza sia calcolata secondo il percorso pedonale più breve. La misurazione va effettuata dall’ingresso considerato come principale – della sala giochi, della sala scommesse o dell’esercizio in cui l’apparecchio è installato – e quello del luogo sensibile. In occasione di autorizzazione o in sede di applicazione del divieto, nel calcolo della distanza minima vanno tenuti in considerazione anche i luoghi sensibili posti fuori dal territorio comunale.
Mappatura dei luoghi sensibili e tempi per mettersi in regola Il Comune deve provvedere ad individuare i luoghi sensibili sul proprio territorio entro sei mesi dalla pubblicazione della delibera sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna e deve individuare le sale giochi e le sale scommesse e tutti gli esercizi autorizzati che ospitano apparecchi per il gioco d’azzardo lecito situati a meno di 500 metri. Nella mappatura vanno considerati anche i luoghi sensibili situati nei Comuni del territorio regionale confinanti, acquisendo le relative mappature. Sulla base di questa analisi, il Comune comunicherà ai titolari delle sale gioco e delle sale scommesse ricadenti nel divieto di esercizio l’adozione nei successivi sei mesi dei relativi provvedimenti di chiusura e ai titolari degli altri esercizi con apparecchi per il gioco d’azzardo che si trovano a meno di 500 metri dai luoghi sensibili, il divieto di installazione di nuovi apparecchi e il divieto di rinnovo dei contratti tra esercente e concessionario alla loro scadenza. Su ogni apparecchio installato nei locali mappati il titolare dell’esercizio dovrà indicare in modo chiaramente leggibile la data del collegamento alle reti telematiche e la data di scadenza del contratto stipulato con il concessionario per l’utilizzo degli apparecchi. Il periodo di sei mesi tra la fine della mappatura e l’adozione dei provvedimenti di chiusura è previsto per contemperare la tutela della salute con l’esigenza di tutela della continuità occupazionale di chi è impiegato negli esercizi soggetti a chiusura. Per consentire la progressiva delocalizzazione delle sale gioco e delle sale scommesse, agli esercenti che intendano proseguire la propria attività spostandola in zona non soggetta a divieto è concessa una proroga al massimo di sei mesi rispetto al termine. Per beneficiare di questa proroga, i titolari delle attività soggette a chiusura devono presentare entro i sei mesi successivi alla fine della mappatura domanda al Comune competente.
Nuove autorizzazioni L’autorizzazione per l’esercizio di sale gioco e sale scommesse non può essere rilasciata se le stesse sono ubicate ad una distanza inferiore a 500 metri dai luoghi sensibili individuati nella mappa del Comune interessato. Analogamente non sarà autorizzata l’installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito.
Autorizzazioni in corso Per le autorizzazioni già richieste, e non ancora rilasciate alla data di pubblicazione della delibera della Giunta, l’iter sarà sospeso fino alla fine della mappatura, esclusi i casi in cui fosse immediatamente verificabile che la sala gioco o sala scommesse o il locale che chiede l’installazione dell’apparecchio sono ubicati a più di 500 metri dai luoghi sensibili.
Sanzioni Le funzioni di vigilanza e di controllo sull’osservanza del divieto sono esercitate dal Comune attraverso la Polizia locale. Ferma restando la chiusura delle sale gioco e delle sale scommesse, i Comuni nei rispettivi regolamenti possono prevedere l’applicazione di sanzioni pecuniarie, in caso di accertamento della violazione del divieto di prosecuzione dell’attività. L’accertamento di nuova installazione di apparecchi o di rinnovo dei contratti di utilizzo, in violazione della distanza dai luoghi sensibili, comporta la chiusura dell’apparecchio con i sigilli, oltre che l’applicazione di sanzione amministrative pecuniarie.
Obblighi di comunicazione I Comuni, entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione della delibera della Giunta regionale, devono trasmettere all’Osservatorio regionale sul Gioco d’azzardo patologico i dati relativi alla chiusura delle sale gioco e delle sale scommesse disposta in applicazione del divieto in oggetto e il numero degli apparecchi per il gioco d’azzardo lecito sigillati.
DELIBERA INDIVIDUAZIONE LUOGHI SENSIBILI
ELENCO LUOGHI SENSIBILI DEL TERRITORIO